IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  10,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Misure  urgenti  in  tema  di
tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e   di   riduzione
controllata  della  popolazione  carceraria»   e,   in   particolare,
l'articolo 7; 
  Visto  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista  la  direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione  europea  recante  «Norme  e  procedure  comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi
terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in  particolare,  l'articolo
8, comma 6; 
  Vista la legge 9  novembre  2012,  n.  195,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del protocollo opzionale alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare,
gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che  modifica  l'articolo  7  del
decreto-legge n. 146 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36,
«Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio  del
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della
liberta' personale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con
cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato
Giulia Bongiorno, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio,
senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione; 
  Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti  delle  persone
con disabilita' istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i
diritti delle persone con disabilita'  adottata  a  New  York  il  13
dicembre 2006, ai punti 8 e  42  delle  osservazioni  conclusive  sul
Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016; 
  Considerato che il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone
detenute o private della liberta' personale e' stato designato  quale
meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale
alla Convenzione delle  Nazioni  Unite  contro  la  tortura  e  altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il
18 dicembre 2002; 
  Considerato altresi' che al Garante  nazionale  dei  diritti  delle
persone  detenute  o  private  della  liberta'  personale  e'   stato
attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati  ai  sensi
della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'Unione europea nonche' il compito di  vigilare  sulle  strutture
per l'accoglienza delle persone con disabilita' di  cui  alla  citata
Convenzione; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il  concerto  del  Ministro  della  giustizia,  del  Ministro
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Garante»: il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone
detenute o private  della  liberta'  personale,  istituito  ai  sensi
dell'articolo  7  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; 
    b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei  diritti  delle
persone detenute o private della  liberta'  personale,  istituito  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; 
    c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione  delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o  pene  crudeli,
inumane  o  degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002,
ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
 
              - Si riporta il testo dell'art.7 del decreto  legge  23
          dicembre 2013, n.146 (Misure urgenti in tema di tutela  dei
          diritti  fondamentali   dei   detenuti   e   di   riduzione
          controllata della popolazione carceraria): 
                «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle  persone
          detenute o  private  della  liberta'  personale). -  1.  E'
          istituito, presso il Ministero della giustizia, il  Garante
          nazionale dei diritti  delle  persone  detenute  o  private
          della liberta' personale, di  seguito  denominato  «Garante
          nazionale». 
               2. Il Garante nazionale  e'  costituito  in  collegio,
          composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
          carica per cinque anni non prorogabili.  Essi  sono  scelti
          tra    persone,    non    dipendenti    delle     pubbliche
          amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
          nelle discipline afferenti la tutela dei diritti  umani,  e
          sono nominati, previa delibera del Consiglio dei  Ministri,
          con decreto del Presidente  della  Repubblica,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari. 
               3. I componenti  del  Garante  nazionale  non  possono
          ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero
          incarichi  in   partiti   politici.   Sono   immediatamente
          sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilita'
          sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico,
          grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero
          nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per
          delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
          attribuita un'indennita' forfetaria annua,  determinata  in
          misura pari al 40 per  cento  dell'indennita'  parlamentare
          annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
          del collegio, fermo restando il diritto al  rimborso  delle
          spese  effettivamente  sostenute  di  vitto,   alloggio   e
          trasporto per gli spostamenti effettuati nello  svolgimento
          delle attivita' istituzionali. 
               4. Alle  dipendenze  del  Garante  nazionale,  che  si
          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
          dal Ministro della giustizia, e' istituito un  ufficio  nel
          numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno  20
          dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
          di 2 unita' del Ministero dell'interno  e  non  piu'  di  3
          unita' degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
          conservano   il   trattamento   economico   in   godimento,
          limitatamente alle voci fisse e continuative, con  oneri  a
          carico delle amministrazioni di provenienza sia in  ragione
          degli emolumenti di  carattere  fondamentale  che  per  gli
          emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
          altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
          carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
          e' scelto in  funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli
          ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la
          composizione dell'ufficio sono determinate con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
               5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
          rapporti di  collaborazione  con  i  garanti  territoriali,
          ovvero con altre figure istituzionali comunque  denominate,
          che hanno competenza nelle stesse materie: 
                a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia  dei
          detenuti,  degli  internati,  dei  soggetti  sottoposti   a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
                b) visita, senza necessita'  di  autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
                c) prende  visione,  previo  consenso  anche  verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
                d) richiede alle amministrazioni  responsabili  delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
                e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
          diritti previsti  agli  articoli  20,  21,  22,  e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive
          modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
          previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' presso i locali di cui  all'articolo
          6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto  legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna  in
          qualunque locale; 
                f)      formula      specifiche       raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge
          26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione  interessata,  in
          caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel  termine
          di trenta giorni; 
                g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'
          svolta ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della
          Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e  al
          Ministro della giustizia. 
               5-bis. Per il funzionamento del Garante  nazionale  e'
          autorizzata la spesa di euro  200.000  per  ciascuno  degli
          anni 2016 e 2017  e  di  euro  300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2018.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo.): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
               14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legge 17 febbraio  2017,  n.13  (Disposizioni  urgenti  per
          l'accelerazione dei procedimenti in materia  di  protezione
          internazionale, nonche' per il contrasto  dell'immigrazione
          illegale.): 
              «Art.   19   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare
          l'effettivita' delle  espulsioni  e  il  potenziamento  dei
          centri  di  permanenza   per   i   rimpatri).   -   1.   La
          denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni  di
          legge o regolamento, dalla seguente: "centro di  permanenza
          per i rimpatri". 
               2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'
          inserito il  seguente:  "Tale  termine  e'  prorogabile  di
          ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del  giudice
          di  pace,  nei  casi  di  particolare  complessita'   delle
          procedure  di  identificazione  e  di  organizzazione   del
          rimpatrio."; 
                b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e'  aggiunto  il
          seguente: 
                  "9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando  non
          e' possibile effettuare il rimpatrio  dello  straniero  per
          cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il
          ripristino  dello  stato  di  detenzione   per   il   tempo
          strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di
          espulsione.". 
               3. Al fine di assicurare la piu'  efficace  esecuzione
          dei  provvedimenti  di  espulsione  dello   straniero,   il
          Ministro   dell'interno,   d'intesa   con    il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  adotta  le  iniziative  per
          garantire  l'ampliamento  della  rete  dei  centri  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione  delle
          strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione
          dei  centri  di  nuova  istituzione  avviene,  sentito   il
          presidente  della  regione  o  della   provincia   autonoma
          interessata, privilegiando i siti  e  le  aree  esterne  ai
          centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e
          nei quali siano presenti strutture di  proprieta'  pubblica
          che  possano   essere,   anche   mediante   interventi   di
          adeguamento o ristrutturazione,  resi  idonei  allo  scopo,
          tenendo conto della necessita' di realizzare  strutture  di
          capienza  limitata  idonee  a   garantire   condizioni   di
          trattenimento  che  assicurino  l'assoluto  rispetto  della
          dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  67  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  il  Garante  dei  diritti
          delle persone detenute o private della  liberta'  personale
          esercita tutti i poteri di verifica e  di  accesso  di  cui
          all'articolo 7, comma 5, lettera e), del  decreto-legge  23
          dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
               Per le spese di realizzazione dei centri,  pari  a  13
          milioni di euro, si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 1,  comma  140,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei  centri
          e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro
          12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090  a  decorrere  dal
          2019. 
               4. Al fine di garantire l'esecuzione  delle  procedure
          di  espulsione,  respingimento   o   allontanamento   degli
          stranieri irregolari dal territorio dello Stato,  anche  in
          considerazione  dell'eccezionale  afflusso   di   cittadini
          stranieri provenienti dal Nord Africa,  e'  autorizzata  in
          favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa
          di euro 19.125.000 a valere  sulle  risorse  del  programma
          FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione  cofinanziato
          dall'Unione   europea   nell'ambito    del    periodo    di
          programmazione 2014/2020. 
               5.  Al  fine  di  assicurare  lo   svolgimento   delle
          attivita' umanitarie presso i centri  per  i  rimpatri  dei
          cittadini stranieri e garantire la  gestione  dei  predetti
          centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e  dei
          richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo  periodo,
          del decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  le
          parole: "secondo periodo" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "terzo periodo".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 476 e  477
          della legge 27 dicembre 2017, n.205 (bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art.  1  (Finalita'   e   sede   dell'Osservatorio). -
          (Omissis). 
                476. All'articolo 7  del  decreto-legge  23  dicembre
          2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio  2014,  n.  10,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Alle dipendenze del Garante nazionale,  che  si
          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
          dal Ministro della giustizia, e' istituito un  ufficio  nel
          numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno  20
          dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
          di 2 unita' del Ministero dell'interno  e  non  piu'  di  3
          unita' degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  che
          conservano   il   trattamento   economico   in   godimento,
          limitatamente alle voci fisse e continuative, con  oneri  a
          carico delle amministrazioni di provenienza sia in  ragione
          degli emolumenti di  carattere  fondamentale  che  per  gli
          emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
          altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
          carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
          e' scelto in  funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli
          ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la
          composizione dell'ufficio sono determinate con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze"; 
                b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
               "5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'
          autorizzata la spesa di euro  200.000  per  ciascuno  degli
          anni 2016 e 2017  e  di  euro  300.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2018 ". 
               477. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  al   comma   4   dell'articolo   7   del
          decreto-legge n. 146 del 2013, come  modificato  dal  comma
          476, lettera a), e' adottato entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Per il testo dell'articolo 7  del  decreto  legge  23
          dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.